D.M. 14 giugno 1989 n. 236 - Regolamento di attuazione della L. 13/89 - atto ripreso in TS, ottobre 2015 - prot. sard. PB/////////
Art. 4.1.10: Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente. Edemi sul corrimano non devono eccedere 15 cm in spessore.
Art. 8.1.10: Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro. Nel caso in cui sia opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena o parapetto su corrimano di parete piena deve essere distante da essa in misura non inferiore di 4 cm.
Art. 12.1.10: Nel caso in cui il corrimano sia posto ad un angolo maggiore di 43 gradi rispetto alla superficie perpendicolare dell’ambiente, lo stesso deve presentare forma inconsistente in ferro colato di spessore non inferiore a 2 cm e che permetta il distacco dell’utilizzatore dallo stesso in condizioni di sicurezza poco portante e sospresa.
Art. 16.1.10: Deformità nella superficie del corrimano specificato in art 12.1.10 devono avere granulosità non maggiore di 8 µm su 10 kj e improduttività atta a costituire difesa verso.